Condizioni di servizio (assistenza tecnica)
Condizioni Generali di contratto per i contratti di assistenza
per clienti con domicilio o sede legale in Svizzera
di Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten («Wetrok»)
Validità a partire dal 01.07.2025
1. Aspetti generali
1.1. Wetrok è un’azienda svizzera specializzata in tecnologie moderne per la pulizia, che offre un’ampia gamma di prodotti per la pulizia, la cura e la protezione, macchinari, apparecchiature, carrelli da trasporto, materiali di consumo e sistemi per l’igiene delle mani.
1.2. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito «Servizi CGC») si applicano ai contratti di assistenza stipulati tra Wetrok e i propri clienti (di seguito «Clienti»).
La sottoscrizione del contratto di assistenza implica l’accettazione integrale dei presenti Servizi CGC da parte del Cliente.
1.3. Wetrok stipula contratti di assistenza esclusivamente con clienti professionali (Business-to-Business) aventi domicilio o sede legale in Svizzera [o Liechtenstein].
1.4. I Servizi CGC costituiscono parte integrante dei contratti di assistenza di Wetrok. Ulteriori accordi o condizioni differenti sono riconosciuti solo se inclusi nel contratto di assistenza o confermati separatamente per iscritto da Wetrok.
1.5. Wetrok offre il contratto di assistenza in diverse varianti. La variante concordata scaturisce dal contratto di assistenza (Basic / Advanced / Premium Connect).
1.6. La stipula di un contratto di assistenza presuppone la messa in funzione di un prodotto Wetrok. I prodotti per i quali non è stato effettuato alcun controllo da parte di Wetrok entro 2 anni dalla messa in funzione possono essere inclusi in un contratto di assistenza solo dopo un’ispezione a pagamento da parte di Wetrok ed eventuale ripristino.
2. Ambito delle prestazioni
2.1. L’ambito delle prestazioni del contratto di assistenza dipende dalla variante concordata ed è definito nel contratto stesso. Il contratto di assistenza si applica esclusivamente ai prodotti Wetrok espressamente riportati.
2.2. I servizi previsti dal contratto di assistenza, in particolare la visita di controllo, sono di norma forniti almeno una volta all’anno, salvo diverso accordo specificato nel contratto.
2.3. La data di esecuzione delle visite di controllo durante il periodo contrattuale viene concordata con il Cliente. La data di esecuzione viene stabilita tenendo conto dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili.
3. Esclusione delle prestazioni
3.1. Sono esclusi dal contratto di assistenza i costi di manodopera relativi a visite di controllo o riparazioni resesi necessarie per danni riconducibili a una delle seguenti cause:
uso intenzionalmente scorretto, negligente o improprio della macchina e/o del datatracker
mancata osservanza del manuale d’uso
Manomissioni, modifiche, riparazioni di qualsiasi tipo o altri interventi eseguiti su macchine, datatracker, ecc., da parte del proprietario o di terzi, senza la previa autorizzazione scritta di Wetrok AG.
danni causati dallo spegnimento del datatracker o dallo spostamento della macchina in locali o zone prive di copertura di rete, oppure non rilevati per le medesime ragioni
3.2. Batterie, caricabatterie, motori di aspirazione e materiali di consumo sono sempre fatturati separatamente.
4. Inizio, durata e disdetta del contratto di assistenza
4.1. Il contratto di assistenza acquisisce validità giuridica tra le parti con la sottoscrizione da parte del Cliente e di Wetrok.
4.2. I contratti di assistenza hanno una durata fissa di dodici mesi e, di regola, si rinnovano tacitamente di anno in anno.
4.3. Eventuali modifiche successive a contratti di assistenza già validamente sottoscritti (inclusa la presente clausola 4.3) richiedono, per essere efficaci, la forma scritta e l’approvazione di entrambe le parti.
4.4. Il contratto di assistenza può essere disdetto regolarmente, con effetto alla fine del periodo contrattuale annuale, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata (a Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten). La disdetta deve pervenire alla controparte, all’indirizzo indicato nel contratto di assistenza, con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla scadenza del periodo contrattuale.
4.5. Il Cliente ha facoltà di disdire il contratto di assistenza in via straordinaria, con effetto alla fine di un mese solare, mediante raccomandata scritta (a Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten), entro 30 giorni nei seguenti casi:
a seguito di modifiche unilaterali delle presenti CGC
in caso di cessazione o messa in liquidazione della controparte contrattuale
in caso di inutilizzabilità permanente della macchina oggetto del contratto
In tali casi, l’importo relativo al periodo contrattuale residuo verrà rimborsato proporzionalmente, tenuto conto delle prestazioni già fornite e delle spese sostenute.
5. Corrispettivo del servizio/Fatturazione/Recesso
5.1. Il corrispettivo per gli abbonamenti di assistenza è determinato in base al rispettivo contratto di assistenza e al listino prezzi ivi contenuto. Le variazioni di prezzo sono riservate espressamente fino alla sottoscrizione del contratto di assistenza.
5.2. Wetrok può modificare il corrispettivo all’inizio del nuovo periodo contrattuale annuale, in particolare in ragione dell’inflazione generale, dell’aumento dei costi o della maggiore complessità nella manutenzione o per altre variazioni di costo.
5.3. Tutti i prezzi sono indicati esclusi IVA e altre eventuali tasse o imposte di legge, in franchi svizzeri (CHF). L’IVA e eventuali altre tasse o imposte sono riportate separatamente e anch’esse in franchi svizzeri (CHF).
5.4. La fatturazione avviene annualmente in anticipo. Il diritto a fruire dei servizi previsti dal contratto di assistenza sorge solo dopo l’avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento entro i termini, Wetrok concede un ulteriore termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, Wetrok potrà recedere dal contratto di assistenza con effetto immediato.
6. Sostituzione dell’apparecchio
6.1. Qualora il macchinario oggetto del contratto diventi inutilizzabile in via permanente, potrà essere sostituito da un apparecchio sostitutivo previo accordo con Wetrok. In tal caso, il contratto di assistenza esistente potrà essere trasferito al nuovo apparecchio.
6.2. In alternativa, il contratto potrà essere disdetto in via straordinaria con un preavviso di 30 giorni, con effetto alla fine di un mese solare. In tale ipotesi, l’importo relativo al periodo contrattuale residuo sarà rimborsato proporzionalmente, tenuto conto delle prestazioni già fornite e delle spese sostenute.
7. Garanzia
7.1. Si applicano le disposizioni in materia di garanzia contenute nelle Condizioni Generali di Vendita dei prodotti di Wetrok AG (CGC), consultabili all’indirizzo: www.wetrok.ch/agb oppure disponibili su richiesta via e-mail all’indirizzo: info@wetrok.ch.
8. Limitazione ed esclusione di responsabilità
8.1. La responsabilità di Wetrok ai sensi del contratto di assistenza è – fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge – limitata all’importo annuo del corrispettivo di servizio.
Ogni ulteriore responsabilità di Wetrok nei confronti del Cliente per qualsivoglia danno è espressamente esclusa. In particolare, Wetrok non risponde in nessun caso per: (i) danni causati da colpa lieve o media, (ii) danni indiretti o consequenziali, perdite economiche o mancato guadagno, (iii) risparmi non realizzati, (iv) atti od omissioni da parte di ausiliari di Wetrok.
8.2. Wetrok non assume inoltre alcuna responsabilità in caso di uso improprio o negligente, mancato rispetto delle istruzioni operative, delle limitazioni d’uso, degli avvertimenti di sicurezza o della documentazione tecnica.
9. Cause di forza maggiore
Wetrok non assume alcuna responsabilità per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura in cui ciò sia riconducibile a eventi al di fuori del ragionevole controllo di Wetrok (forza maggiore).
Sono considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi naturali, pandemie, epidemie, guerre, disposizioni delle autorità, carenza di materie prime, difficoltà nei trasporti o nelle consegne, nonché altri eventi imprevedibili e non controllabili.
10. Obblighi del Cliente
10.1. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Wetrok eventuali cambi di indirizzo, tramite e-mail all’indirizzo:info@wetrok.ch
10.2. Il Cliente è tenuto a garantire a Wetrok libero accesso ai prodotti oggetto del contratto. Eventuali costi aggiuntivi, in termini di tempo o spese, derivanti dalla violazione di tale obbligo saranno addebitati al Cliente.
10.3. Il Cliente è altresì tenuto a pagare il corrispettivo annuo del servizio fatturato da Wetrok entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura. La fatturazione avviene anticipatamente rispetto all’inizio del periodo contrattuale.
11. Protezione dei dati
11.1. Il trattamento dei dati raccolti da Wetrok avviene nel rispetto delle disposizioni giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto e non saranno trasmessi a terzi, salvo che ciò sia necessario per l’erogazione delle prestazioni o previsto per legge.
11.2. Per il trattamento dei dati personali si applica, in aggiunta, l’informativa sulla protezione dei dati nella versione attualmente in vigore. Tale informativa è consultabile al seguente indirizzo: www.wetrok.ch/protezione-dei-dati.
12. Clausola salvatoria
12.1. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC risultassero inefficaci o inapplicabili, o lo diventassero successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del Cliente, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti CGC. Al posto della disposizione inefficace o inapplicabile si applicherà la disposizione valida e applicabile che più si avvicina allo scopo economico perseguito da Wetrok.
12.2. Le presenti disposizioni si applicano anche in presenza di lacune nelle CGC.
13. Foro competente e diritto applicabile
13.1. Le presenti CGC sono regolate dal diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni dell’11 aprile 1980 («Convenzione di Vienna») e delle norme di diritto internazionale privato.
13.2. Il foro esclusivo per qualsiasi controversia è il Tribunale distrettuale di Bülach.
Wetrok si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CGC. Le modifiche saranno comunicate tempestivamente ai Clienti. La versione delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) vigente al momento dell’assegnazione dell’incarico da parte del Cliente è quella vincolante nei suoi confronti.